Ottobre 29, 2025
L’Inail, con la circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, informa che con il decreto del Ministro del lavoro del 30 settembre 2025, adottato sulla base della deliberazione n. 128 del Consiglio di amministrazione Inail in data 27 giugno 2025, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028 e la misura della riduzione per il 2026 da applicarsi ai soli premi ancora non revisionati.
A. Ambito di applicazione della riduzione per l’anno 2026
Per l’anno 2026 la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica esclusivamente:
La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2026, l’aggiornamento delle relative tariffe.
B. Indici di Gravità Medi per il triennio 2026-2028 e misura della riduzione percentuale per il 2026
Con la stessa deliberazione, approvata con il predetto decreto interministeriale 30 settembre 2025, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.
Per l’anno 2026 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata fissata nella misura pari al 13,02%.
C. Criteri di applicazione della riduzione
I criteri e le modalità di applicazione della riduzione sono stati stabiliti dal decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Come specificato nella circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25 e nella circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014 riguardante i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
1) Attività iniziata da oltre un biennio
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’Indice di Gravità Medio (IGM) e l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per i contributi della gestione agricoltura.
Per il 2026 si applicano gli Indici di Gravità Medi valevoli per il triennio 2026-2028 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail del 27 giugno 2025, 128 approvata dal decreto interministeriale 30 settembre 2025.
Per l’anno 2026, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2024.
2) Attività iniziata da non oltre un biennio
In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, gli interessati (possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile in www.inail.it – servizi online.
Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato in www.inail.it – atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo.
Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale per l’organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2026 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2026 nella nuova misura del 13,02o è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.
PER INFORMAZIONI:
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