Luglio 1, 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 169/E del 24 giugno 2025, fornisce alcuni chiarimenti n merito alle modalità di calcolo delle detrazioni da lavoro applicabili ai trattamenti pensionistici integrativi erogati a favore dei propri pensionati.
In particolare, se il trattamento pensionistico integrativo erogato a favore dei propri pensionati rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera hbis ), del Tuir.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) costituiscono redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati».
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui alla citata lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell’anno, nella misura prevista dal comma 3 dell’articolo 13 del Tuir, che non è cumulabile con quella prevista dal comma 1 del medesimo articolo.
Ai sensi lettera hbis) del comma 1 dell’articolo 50 del medesimo testo unico costituiscono, invece, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
La disciplina delle forme pensionistiche complementari, inizialmente prevista dal decreto legislativo n. 124 del 1993, è ora contenuta nel citato decreto legislativo n. 252 del 2005, che ne prevede l’istituzione ai sensi dell’articolo 3 e la costituzione di un fondo pensione ai sensi del successivo articolo 4.
Sulle prestazioni della previdenza complementare spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, del Tuir.
Nel caso di specie, il Fondo di pensione e previdenza previsto dall’articolo […] della legge regionale […], provvedeva ai sensi dell’articolo […], del proprio Statuto «alla gestione dei trattamenti di pensione e previdenza a favore degli impiegati nelle forme previste dal presente Statuto e dal proprio regolamento, nonché di ogni altra attività previdenziale ed assistenziale che gli potrà essere conferita dalle Camere».
In particolare, ai sensi dell’articolo […], del medesimo Statuto, il predetto Fondo provvedeva all’erogazione delle seguenti prestazioni:
«a) pensione agli impiegati cessati dal servizio dopo almeno 15 anni di effettivo servizio prestato nell’amministrazione camerale?
b) pensione di reversibilità ai superstiti dell’impiegato o del pensionato?
c) corresponsione di una indennità «una tantum» qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta?
d) corresponsione di una indennità di anzianità o di licenziamento».
L’articolo […], dello Statuto prevedeva, infine, che «In caso di scioglimento del Fondo, avvenuto per qualsiasi causa, il patrimonio sarà destinato a quella analoga istituzione che sarà tenuta a provvedere al trattamento di pensione e di previdenza degli impiegati camerali, nonché dei pensionati».
Il Fondo di pensione e previdenza è stato in seguito soppresso dall’articolo […] della legge regionale […].
Il successivo articolo […] della citata legge regionale ha previsto che il personale dipendente dell’Istante «è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali» (di seguito ”Cassa” o ”CPDEL).
La Cassa è, dunque, subentrata nella gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dell’Istante.
Al contempo, l’articolo […], della stessa legge regionale ha garantito al personale già in servizio «il trattamento giuridico ed economico di quiescenza e l’indennità di fine servizio in misura complessivamente non inferiore a quella corrisposta dal soppresso fondo di pensione e di quiescenza, approvato con legge regionale […] e successive modificazioni».
Al fine di consentire ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale […] di poter godere di un maggior beneficio pensionistico a seguito del loro collocamento a riposo, l’articolo […] della legge regionale […] prevede a carico dei dipendenti «oltre ai contributi normalmente dovuti, anche il contributo del 2,70 per cento sulla retribuzione complessiva determinata ai sensi dell’articolo 8 del regolamento del soppresso fondo di pensione e di previdenza delle Camere».
Ciò posto, si ritiene che i trattamenti pensionistici integrativi erogati al momento del collocamento a riposo dei dipendenti dell’Istante, rappresentando emolumenti della stessa natura dei trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa, non costituiscano prestazioni derivanti da forme pensionistiche complementari e, pertanto, si qualificano come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, per i quali spetta la detrazione di cui al comma 3 dell’articolo 13 del medesimo testo unico.
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