Luglio 1, 2025
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025, la Legge 13 giugno 2025, n. 91, con la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse la delega relativa al miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme digitali, in base alla direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
La legge entra in vigore il 10 luglio 2025.
Questi i principi ed i criteri forniti al Governo per la modifica al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 11
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle
condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo
V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le
integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva (UE) 2024/2831;
b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale»
contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella
direttiva (UE) 2024/2831;
c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e
garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale
delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei
dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o
sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di
lavoro digitali;
e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la
loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato,
prevedendo i necessari adattamenti normativi;
f) stabilire le modalita' con cui le piattaforme di lavoro
digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante
piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle
piattaforme digitali e, su richiesta, le autorita' nazionali
competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati
o di sistemi decisionali automatizzati;
g) definire le modalita' di controllo e monitoraggio per
verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni
individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio
automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone
che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonche' il
riesame umano delle decisioni;
h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni
necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento
all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le
molestie tramite canali di segnalazione efficaci;
i) individuare e regolamentare le modalita' con cui le
piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti
aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante
piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'osservatorio di
cui all'articolo 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
la Legge n. 91 del 13 giugno 2025
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