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Parlamento: miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme digitali

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025, la Legge 13 giugno 2025, n. 91, con la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.

Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse la delega relativa al miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme digitali, in base alla direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

La legge entra in vigore il 10 luglio 2025.

Questi i principi ed i criteri forniti al Governo per la modifica al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

 Art. 11

 

Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il

  recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e

  del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle

  condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva

(UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre

2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

    a) apportare alla normativa vigente e, in  particolare,  al  capo

V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le

integrazioni e le abrogazioni  necessarie  al  corretto  e  integrale

recepimento della direttiva (UE) 2024/2831;

    b) adeguare la definizione di «piattaforma  di  lavoro  digitale»

contenuta nella normativa vigente alle  definizioni  contenute  nella

direttiva (UE) 2024/2831;

    c) individuare procedure adeguate ed efficaci  per  verificare  e

garantire la determinazione della corretta  situazione  occupazionale

delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

    d) definire le procedure per la limitazione del  trattamento  dei

dati personali  mediante  sistemi  di  monitoraggio  automatizzati  o

sistemi decisionali  automatizzati  da  parte  delle  piattaforme  di

lavoro digitali;

    e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso  la

loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o  subordinato,

prevedendo i necessari adattamenti normativi;

    f) stabilire le  modalita'  con  cui  le  piattaforme  di  lavoro

digitali  informano  le  persone  che  svolgono  un  lavoro  mediante

piattaforme  digitali,  i   rappresentanti   dei   lavoratori   delle

piattaforme  digitali  e,  su  richiesta,  le   autorita'   nazionali

competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati

o di sistemi decisionali automatizzati;

    g)  definire  le  modalita'  di  controllo  e  monitoraggio   per

verificare  l'avvenuta  valutazione  dell'impatto   delle   decisioni

individuali  prese  o   sostenute   dai   sistemi   di   monitoraggio

automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati  sulle  persone

che svolgono un  lavoro  mediante  piattaforme  digitali  nonche'  il

riesame umano delle decisioni;

    h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  le  modifiche  e  le  integrazioni

necessarie per la  tutela  in  materia  di  sicurezza  e  salute  dei

lavoratori  delle  piattaforme  digitali,   anche   con   riferimento

all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza  e  le

molestie tramite canali di segnalazione efficaci;

    i)  individuare  e  regolamentare  le  modalita'   con   cui   le

piattaforme di lavoro digitali mettono a  disposizione  dei  soggetti

aventi  diritto  le  informazioni  pertinenti  al   lavoro   mediante

piattaforme digitali, eventualmente anche tramite  l'osservatorio  di

cui all'articolo 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.

81.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

la Legge n. 91 del 13 giugno 2025

 

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