- Chi siamo
- Notizie
- Servizi
- Convenzioni
- Essere socio
- Eventi
- Contatti
- Login
- |
Febbraio 5, 2026
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa i quesiti concernenti l’eventuale esonero dalla procedura di cui all’art. 4 della legge 300/1970, per le aziende interessate dall’applicazione del DM n. 59 del 2023, che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006.
In particolare, i quesiti vertono sul fatto se sia possibile che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l’eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all’articolo 4 delle legge 300/1970.
La risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il quale si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Il registro (art. 188 bis, co. 3) è articolato in:
Il DM n. 59 del 2023, emanato in attuazione del d.lgs. n. 152/2006, ha disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.
Alla luce di quanto sopra argomentato, l’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 alla lettera b) impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”. Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.
Si sottolinea, infine, che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.
la nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026
PER INFORMAZIONI:
SPRECO ALIMENTARE, CONTINUA IL TREND IN CALO
Febbraio 4, 2026
Garante privacy: no al controllo dello stile di guida dei lavoratori
Febbraio 3, 2026
L'outlook della settimana. Il punto al 3 febbraio 2026
Febbraio 3, 2026
Torino, manifestazione nazionale di sabato 31 gennaio
Gennaio 30, 2026