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Gennaio 28, 2026
Con la Risposta ad una istanza di consulenza giuridica, n. 2 del 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento fiscale dei contributi destinati all’assistenza sanitaria integrativa, con particolare riferimento a sistemi introdotti dalla contrattazione collettiva nazionale che tengono conto della specifica articolazione del rapporto di lavoro.
Il chiarimento assume rilievo soprattutto nei settori caratterizzati da una fisiologica alternanza tra periodi di lavoro e periodi di inattività, nei quali la continuità del rapporto non coincide necessariamente con la continuità della tutela assicurativa.
Il quesito trae origine dal rinnovo di un CCNL che ha previsto l’istituzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa finanziato integralmente dal datore di lavoro mediante il versamento di un contributo annuo pari a 198 euro per ciascun lavoratore.
Tale sistema è destinato alla generalità dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione del contratto e si fonda su un meccanismo di accesso alla copertura assicurativa collegato al raggiungimento, in un determinato anno, di una soglia minima di giorni di lavoro. Al maturare di tale requisito, il datore di lavoro versa il contributo che consente l’attivazione di una polizza sanitaria annuale con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dalla permanenza, in quel momento, del rapporto di lavoro. La problematica sottoposta all’Agenzia riguarda, dunque, la compatibilità di tale assetto con l’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, nella parte in cui esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziale, operanti secondo i principi di mutualità e solidarietà e iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, entro il limite complessivo annuo di 3.615,20 euro. In particolare, si chiede se l’assenza del rapporto di lavoro al momento di decorrenza della copertura assicurativa possa precludere il beneficio fiscale.
Nel rispondere a tale richiesta di chiarimenti, l’Agenzia richiama innanzitutto il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, evidenziando come le deroghe a tale principio debbano essere interpretate alla luce delle specifiche condizioni previste dal legislatore.
Con riferimento all’assistenza sanitaria integrativa, la norma agevolativa richiede che i contributi siano versati in conformità a disposizioni di contratti collettivi o regolamenti aziendali e che siano destinati a fondi o casse con esclusiva finalità assistenziale, strutturati secondo criteri mutualistici.
Applicando tali coordinate interpretative al caso di specie, l’Agenzia evidenzia il fatto che il contributo venga corrisposto dal datore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro e in attuazione diretta di una previsione del CCNL, al raggiungimento di una durata-soglia che qualifica il lavoratore come destinatario del beneficio.
La successiva decorrenza della copertura sanitaria in un periodo nel quale il rapporto di lavoro potrebbe non essere più in essere viene considerata una conseguenza fisiologica delle caratteristiche del settore e della struttura annuale delle polizze sanitarie, ma non incide sul presupposto fiscale rilevante.
Secondo l’Agenzia, ciò che rileva ai fini dell’esclusione dal reddito è il nesso tra il versamento del contributo e il rapporto di lavoro che ne costituisce il titolo giuridico ed economico. Pertanto, conclude l’Agenzia, i contributi di assistenza sanitaria versati, in conformità a
disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR a nulla rilevando, a tal fine, la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza.
PER INFORMAZIONI:
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