Ottobre 20, 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, con la quale fornisce chiarimenti in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati dall’art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
La risposta del Ministero del Lavoro
La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ha subito un’evoluzione normativa significativa ad opera della cosiddetta riforma Fornero, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione estendendola ai primi tre anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno). Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento – invece operante solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell’art. 54 del medesimo Testo unico – riconoscendole una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro.
La convalida si inserisce, quindi, all’interno del complesso quadro normativo volto a rafforzare i diritti connessi alla maternità e alla paternità, configurandosi come uno strumento di tutela imprescindibile per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare. Si tratta, dunque, di un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.
Tanto premesso, si ritiene che l’obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova.
A tale conclusione – condivisa anche a livello dottrinale (M.L. Vallauri, “Il regime delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto”, in Codice del lavoro commentato, Wolters Kluwer; G. Anastasio, “Tutela della genitorialità: convalida delle dimissioni durante il periodo di prova”, 2015) – si perviene in applicazione dall’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale che impone di interpretare le norme facendo ricorso, prioritariamente, al criterio letterale e a quello teleologico (“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”).
In proposito deve rilevarsi che, a livello letterale, nell’art. 55, comma 4, non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova, essendo la convalida prevista come misura di carattere generale.
Tale orientamento trova, poi, un ulteriore fondamento – a livello di interpretazione teleologica – nella necessità di assicurare, in coerenza con la ratio propria della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela, posto che le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova (Cass. civ., sez. lav., sent. 23061/2007).
In conclusione, si ritiene che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.
La nota n. 14744 del 13 ottobre 2025
PER INFORMAZIONI:
INPS: malattia – nuova modalità di esposizione nel flusso Uniemens
Ottobre 14, 2025
Parlamento: dal 2026 festa nazionale di San Francesco
Ottobre 14, 2025
L'outlook della settimana. Il punto al 14 ottobre 2025
Ottobre 14, 2025