loader image
Chiudi

INL: contratto intermittente – chiarimenti dopo l’abrogazione del RD 2657/1923

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 1180 del 10 luglio 2025, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle conseguenze dell’abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte della Legge n. 56/2025 con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

 

chiarimenti dell’INL:

Va anzitutto ricordato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”. Il medesimo art. 13 stabilisce inoltre che “in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Al riguardo il D.M. 23 ottobre 2004 – ancora pienamente vigente – ha stabilito che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.

Ciò premesso, si ritiene – d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio Legislativo, che si è espresso con nota prot. n. 6495 del 09 luglio u.s. – che l’abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale. Trattasi del resto di una interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con circ. n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che “l’abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale”.

 

la nota n. 1180 del 10 luglio 2025

PER INFORMAZIONI:

Ti servono maggiori informazioni?