Luglio 11, 2025
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103 depositata in data 8 luglio 2025, ha ritenuto infondata la questione di legittimità, sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dall’art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, secondo cui il datore di lavoro che manca di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, entro la soglia di € 10.000,00 annui, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, secondo il quale la misura particolarmente elevata del minimo edittale rendeva la sanzione sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito; si concretizzava, inoltre, il rischio di effetti irragionevoli, fra i quali, in particolare, quello di un trattamento più severo rispetto alla sanzione penale prevista a carico del datore di lavoro che omette il versamento per importi superiori alla soglia di € 10.000,00 annui, nel caso di conversione in pena pecuniaria della sanzione detentiva.
La Corte – premesso che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio, anche nell’ambito degli illeciti amministrativi – ha ritenuto che il contrasto all’evasione contributiva, che nella specie concerne somme destinate all’erogazione al lavoratore di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili, giustifichi la severità della risposta sanzionatoria, che appare così proporzionata alla gravità della condotta e al grado di protezione costituzionale dei beni coinvolti.
Il giudizio di ragionevolezza della scelta legislativa non muta per il fatto che, ove l’omesso versamento costituisca reato e la pena detentiva sia convertita in pena pecuniaria, il relativo importo possa essere inferiore a quello della sanzione amministrativa, poiché tale comparazione, puramente aritmetica, non tiene conto delle diversità strutturali e di contenuto che sussistono fra responsabilità amministrativa e responsabilità penale, che si connota sempre come maggiormente afflittiva.
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