loader image
Chiudi

Min.Lavoro: stranieri – nelle more della conversione del ps, possibile svolgere attività non stagionale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa la possibilità per i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale, nelle more della decisione da parte dello Sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.

 

chiarimenti

L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) prevede che il lavoratore stagionale, che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l’immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.

Il decreto-legge n.145 dell’11 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre  2024, n. 187, ha posto le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori delle quote dei decreti flussi, con la possibilità quindi di presentare la relativa domanda in qualunque momento dell’anno e senza alcun limite numerico.

La conversione è possibile in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a condizione che la stessa garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

Relativamente ai diritti esercitabili nella fase di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale, si ritiene possa trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del sopra citato D.lgs. n. 286/1998.

Tale articolo consente al soggetto richiedente un permesso per lavoro subordinato di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, alle seguenti condizioni:

  • la domanda di rilascio sia stata presentata entro otto giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
  • sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del

La ratio della norma è quella di evitare che il lavoratore straniero non abbia la possibilità di lavorare durante il periodo necessario alla definizione dell’iter procedimentale relativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Tale disposizione si riferisce testualmente soltanto ai richiedenti un permesso per lavoro subordinato, ma già con la nota congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, adottata dal Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ne è stata estesa l’applicabilità anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro.

Analogamente, in virtù di un’interpretazione delle norme sopra richiamate alla luce dei principi di uguaglianza e di diritto al lavoro stabiliti dalla Costituzione italiana, nonché dell’applicazione del principio di ragionevolezza, si ritiene che l’articolo 5, comma 9-bis possa trovare applicazione anche ai casi di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.

Se, infatti, la finalità della legge è quella di consentire al lavoratore migrante di svolgere regolare attività lavorativa anche quando l’esito dell’iter burocratico sulla sua domanda è ancora incerto, evitando il più possibile situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione, tale finalità sussiste evidentemente, non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui il lavoratore sia in attesa della risposta sulla sua domanda di conversione. Anche in tali casi, infatti, vi è il rischio che il lavoratore possa perdere, nelle more della decisione, l’opportunità lavorativa che rappresenta la base stessa della sua domanda di conversione del permesso di soggiorno.

Poiché la domanda di conversione, come quella del rinnovo, rappresenta un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di lavorare, anche in tali casi, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine l’istruttoria, lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e iniziare a svolgere, nell’attesa della convocazione presso lo sportello unico, la nuova attività lavorativa a carattere non stagionale, previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all’INPS (in caso di lavoro domestico).

 

PER INFORMAZIONI:

Ti servono maggiori informazioni?