In occasione dell’incontro calcistico Juventus FC – NEC Nijmegen presso l’Allianz Stadium previsto giovedì 17 settembre 2026 alle ore 21.00 all’Allianz Stadium, si trasmette in allegato l’Ordinanza della Prefettura di Torino che
ORDINA:
- Nelle tre ore precedenti alla gara calcistica del torneo di “Uefa Europa League” del giorno 17 settembre 2026 e sino ad un’ora dopo il termine della stessa, sono vietate la somministrazione, la vendita in forma fissa ed ambulante, e l’asporto di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o cartone, nonché la vendita, l’utilizzo e la detenzione di qualsiasi altra bevanda in contenitori idonei all’offesa della persona:
- all’interno dell’impianto sportivo, ad eccezione della Tribuna Ovest (palchi e ristorante);
- nelle aree perimetrali dell’ “Allianz Stadium”;
- nelle seguenti strade, corsi e vie:
IN TORINO:
- C.so Gaetano Scirea, tutto;
- C.so Grosseto, tratto tra C.so Gaetano Scirea e Via Sansovino;
- C.so Ferrara, tratto tra C.so Gaetano Scirea e Via Traves;
- Strada Comunale di Altessano, tratto tra Via Sansovino e Strada Comunale di Druento;
- Via Druento, tratto tra C.so Gaetano Scirea e C.so Toscana del Comune di Venaria Reale;
- Strada Altessano, nel tratto compreso tra Via Sansovino e Via Parenzo;
- Via Sansovino, nel tratto compreso tra corso Toscana e strada Altessano;
IN VENARIA REALE:
- C.so Giuseppe Garibaldi, tratto tra Strada Comunale di Druento e C.so Lombardia;
- Strada Comunale di Druento, tratto tra C.so Toscana e C.so Vercelli;
- C.so Novara, tutto;
- C.so Alessandria, tutto.
- Dalle ore 8.00 di giovedì 17 settembre 2026, sino alle ore 3.00 di venerdì 18 settembre 2026 è vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di bevande alcoliche superiori a 5°, nonché la vendita per asporto, la detenzione e il consumo di qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori comunque idonei all’offesa della persona, anche se vendute attraverso distributori automatici, nell’area cittadina incluso tra le seguenti vie e corsi:
- Piazza Carlo Felice, tutta;
- Via Roma, nel tratto fra piazza Carlo Felice e Via Cavour;
- Via Cavour, nel tratto fra Via Roma e Corso Cairoli;
- Corso Cairoli, nel tratto compreso tra via Cavour e ponte Umberto I;
- Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra ponte Umberto I e Corso Massimo d’Azeglio;
- Corso Massimo d’Azeglio, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Corso Marconi;
- Corso Marconi, nel tratto compreso tra Corso Massimo d’Azeglio e Via Madama Cristina;
- Via Madama Cristina, nel tratto compreso tra Corso Marconi e Via Berthollet;
- Via Berthollet, nel tratto compreso tra Via Madama Cristina e Via Nizza;
- Via Nizza, nel tratto compreso fra Via Berthollet e Corso Vittorio Emanuele II;
- Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso fra Via Nizza e Piazza Carlo Felice;
- Parco pubblico del Valentino nell’area compresa Corso Vittorio Emanuele II, Corso Massimo d’Azeglio, viale Mattioli fino al civico 35 compreso e Viale Virgilio fino al civico 61 compreso;
- Parco pubblico del Valentino, tutto.
Il divieto di cui al punto 2 è esteso anche alla vendita per somministrazione nelle aree del Parco del Valentino e di Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza Carlo Felice e ponte Umberto I.