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Giugno 18, 2025
Con sentenza n. 13525/2025 la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità della anticipazione del TFR in busta paga ogni mese in maniera continuativa pur a seguito di un accordo con i lavoratori ex art. 2120 c.c., inserito nella lettera di assunzione.
La Corte ha affermato che le condizioni di miglior favore, che il patto individuale può legittimamente introdurre al regime legale di anticipazione del TFR, non possono concretizzarsi in una erogazione mensile, atteso che le stesse possono unicamente ampliare i presupposti legali stabiliti per le anticipazioni del TFR accantonato soltanto se il lavoratore ha almeno otto anni di anzianità, per un importo massimo del 70%, entro il tetto del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti. Di conseguenza, l’Inps è abilitata a chiedere su tali somme erogate mensilmente la ordinaria contribuzione.
In maniera conforme si è espresso, in via amministrativa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 616/2025.
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