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INL: chiarimenti in merito all’applicazione della diffida amministrativa

La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024, con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento di diffida amministrativa, disciplinata dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.

L’Ispettorato del Lavoro ribadisce che la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

Pertanto (ferma restando l’assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell’arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento), il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla nota n. 6774 del 17 settembre 2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. L’adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti, altresì, finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.

Per quanto riguarda l’indagine sulla recidiva, l’Ispettorato precisa che, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l’eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all’ultimo quinquennio*.

Il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo.

Conseguentemente, ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla Legge n. 890/1982 in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.

 

la nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024

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