Luglio 24, 2024
L’INPS, con messaggio INPS n. 2655 del 19/07/2024, ha fornito ulteriori chiarimenti ad integrazione di quanto già indicato con la circolare n. 74 del 4 maggio 2021 in ordine alla valorizzazione ai fini pensionistici del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico introdotta dall’art. 1, comma 350, legge n. 178/2020.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2021, all’art. 1, comma 350, Legge n. 178/2020, ha disposto che, per i contratti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico, il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico si determina rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale.
Tale riconoscimento opera limitatamente al periodo di sospensione del rapporto di lavoro parziale verticale o ciclico in funzione della mancata prestazione lavorativa connessa all’articolazione dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa del rapporto part-time stesso. Per cui restano fuori i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, derivanti da causa diversa dal part-time (es. aspettative non retribuite).
Si specifica, inoltre, che in ragione della finalità perseguita dalla norma, deve trattarsi dell'esecuzione di uno stesso contratto, a tempo determinato o indeterminato nel corso del quale intervenga la sospensione dell’attività lavorativa. Pertanto, nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi e riprenda dopo un determinato periodo di tempo con un nuovo contratto, i periodi di interruzione tra un contratto e un altro, compresi quelli stagionali, non sono ammessi al beneficio.
Ulteriormente l’Inps segnala che non ci si deve strettamente attenere al nomen iuris del contratto di lavoro stesso ma alla sostanziale tipologia di lavoro che esso va a disciplinare. Conseguentemente, la copertura contributiva come sopra rappresentata può essere riconosciuta anche quando il contratto in esame denominato “contratto di lavoro part-time orizzontale”, preveda una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sussumibile nella tipologia del part-time verticale o ciclico.
Nello specifico, l’Istituto chiarisce che per i periodi lavorativi in essere al 1° gennaio 2021, lo stesso procederà al riconoscimento del periodo, per l'intera durata del rapporto di lavoro. E’ il lavoratore, tuttavia, ad essere tenuto a presentare una domanda corredata dalla relativa documentazione a supporto (attestazione del datore di lavoro, autodichiarazione del lavoratore, contratto di lavoro).La medesima documentazione sopra descritta dovrà essere presentata anche per i periodi lavorativi conclusi al 1° gennaio 2021 nonché quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno entro il 31 dicembre 2020. In tal caso, peraltro, la presentazione della domanda è sottoposta a prescrizione decennale decorrente dal 1 gennaio 2021.
Con riferimento ai periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2021, corre l’obbligo datoriale di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Resta ferma la possibilità per gli assicurati di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti del contratto di lavoro part-time. In tal caso, si precisa che, se i versamenti sono già stati effettuati, resteranno acquisiti sulle posizioni assicurative ad integrazione del diritto e della misura della prestazione pensionistica. Diversamente, in applicazione della modifica normativa in oggetto, i periodo contributivi di cui si tratta, successivi al 31 dicembre 1996 e non coperti da riscatto o versamenti volontari, potranno essere riconosciuti ai fini del diritto della pensione.
L'Istituto specifica altresì che procederà d'ufficio a riconoscere l'accredito contributivo in riferimento ai contenziosi pendenti (sia per contratti esauriti che per quelli in corso).
Eventualmente, ove la documentazione già acquisita dall'Ente previdenziale non sia sufficiente l'Istituto richiederà la produzione della documentazione sopra evidenziata.
In ogni caso, i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.
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