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Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro

Si ritiene utile informare che, con on nota 30 ottobre 2023, Prot. 724, l’Ispettorato

Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto per fornire chiarimenti in ordine all’applicazione

del Decreto Direttoriale 20 settembre 2023, n. 111 del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali che ha rivalutato gli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni

in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative

pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi

forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall’art. 306, comma 4 -bis, del

medesimo d.lgs. n. 81/2008.

Tale rivalutazione, si ricorda, è stata fissata nella misura del 15,9% e tiene conto

della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio

2019- 2023 che, arrotondata ai sensi dell’articolo 306, comma 4 bis, del decreto

legislativo 9 aprile 2008. n. 81, risulta pari, appunto, al 15,9%.

Ad avviso dell’Ispettorato, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti

sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite

in via amministrativa, la rivalutazione di cui al Decreto 111/23 trova applicazione

esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua

pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s.

L’incremento non si applica poi alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del

d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre

versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale,

le quali non costituiscono «propriamente sanzione».

PER INFORMAZIONI:

Scarica il file "INL nota_inl_30_10_23.pdf"

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