Settembre 16, 2022
POSSONO OTTENERE IL CREDITO DI IMPOSTA ANCHE LE IMPRESE NON ** ENERGIVORE e non **gasivore E CIOÈ AZIENDE CON CONSUMI DI ENERGIA STANDARD E NON INDUSTRIALI.
Qui di seguito i valori del credito di imposta a seconda dei trimestri:
SECONDO TRIMESTRE 2022: 15% per l'energia e 25% per il gas
terzo trimestre 2022: 15% per l'energia e 25% per il gas
quarto trimestre 2022: 30% per l'energia e 40% per il gas
primo trimestre 2023: 35% per l'energia e 45% per il gas
**Per aziende energivore si intende Imprese che hanno un consumo annuo superiore per l'energia di 1 milione di kW e per il gas di 94.582 Sm3/anno. Praticamente la quasi totalità dei nostri Soci sono da considerarsi NON energivori.
La nostra associazione, tramite il suo UFFICIO ENERGIA, è a disposizione della Imprese associate per il calcolo del credito di imposta.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Telefono: 011.5516118 -321
mail energia@ascomtorino.it
ATTENZIONE:
Si precisa che gli eventuali conteggi effettuati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito, né il credito di imposta, poiché le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa (Delibera ARERA nr.373/2022).
Inoltre il credito di imposta dell’Impresa deve rispettare il criterio di cui all’art.2, c3 ter del DL Aiuti (regime “de minimis”).
N.B: LE BOLLETTE DEVONO ESSERE BASATE SU CONSUMI EFFETTIVI E NON STIMATI
Inoltre il credito di imposta dell’Impresa deve rispettare il criterio di cui all’art.2, c3 ter del DL Aiuti (regime “de minimis”).
I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:
- entro il 31.12.2022 per le fatture del secondo trimestre 2022 (scaduto)
- entro il 30.09.23 per le fatture del terzo e quarto trimestre 2022
anche da parte degli eventuali cessionari (articolo 6 D.L. 115/2022).
- entro il 31.12.23 per le fatture del primo trimestre 2023.
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000
Il provvedimento prevede un credito d’imposta per le imprese con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (nell'ipotesi di azienda multipod, è sufficiente che una sola utenza rispetti tale requisito di potenza). Il credito d’imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022 e viene concesso qualora il costo per kwh del secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta TERZO TRIMESTRE 2022 (luglio , agosto, settembre)
- Bollette secondo trimestre 2019;
- Bollette secondo trimestre 2022 + terzo trimestre 2022;
- Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
IN CASO IN CUI L'IMPRESA NON FOSSE ANCORA APERTA NEL 2019
Per le aziende che nel 2019 non erano ancora attive il Decreto prevede un parametro standard utile al calcolo del credito.
E' quindi possibile, anche per queste Imprese efffettuare i calcoli per ottenere detto credito, fermo restando l'aumento del 30% periodo 2019-2022 e le indicazioni di cui sopra
Per il quarto trimestre del 2022, la platea delle imprese beneficiarie del credito d’imposta dell’energia elettrica si amplia, in quanto il requisito della potenza disponibile, grazie alle richieste di Confcommercio, è stato ridotto a 4,5 kw.
L’aliquota del credito per l’energia elettrica cresce dal 15% al 30%, mentre rimane fermo il requisito relativo alla verifica dell’aumento del costo medio per kwh (i trimestri di riferimento sono in questo caso il terzo 2019 ed il terzo 2022.)
I crediti d’imposta relativi alla spesa di energia elettrica e gas metano del quarto trimestre 2022 devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023.
- Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta QUARTO TRIMESTRE 2022 (lottobre, novembre e dicembre)
- Bollette terzo trimestre 2019;
- Bollette terzo trimestre 2022 + quarto trimestre 2022;
- Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
IN CASO IN CUI L'IMPRESA NON FOSSE ANCORA APERTA NEL 2019
Per le aziende che nel 2019 non erano ancora attive il Decreto prevede un parametro standard utile al calcolo del credito.
E' quindi possibile, anche per queste Imprese efffettuare i calcoli per ottenere detto credito, fermo restando l'aumento del 30% periodo 2019-2022 e le indicazioni di cui sopra.
Con la Legge di Bilancio 2023 la misura del credito d’imposta relativamente alla spesa di energia elettrica e gas metano viene estesa al primo trimestre 2023. Rimangono ferme le condizioni previste per il quarto trimestre 2022 (gli aumenti vanno verificati con riferimento al quarto trimestre 2022 vs quarto trimestre 2019), ma aumentano ancora, grazie alla richieste di Confcommercio le aliquote: 35% per energia elettrica e 45% per gas metano.
I crediti, in questo caso, devono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.
- Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta QUARTO TRIMESTRE 2022 (lottobre, novembre e dicembre)
- Bollette quarto trimestre 2019;
- Bollette quarto trimestre 2022 + primo trimestre 2023;
- Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
IN CASO IN CUI L'IMPRESA NON FOSSE ANCORA APERTA NEL 2019
Per le aziende che nel 2019 non erano ancora attive il Decreto prevede un parametro standard utile al calcolo del credito.
E' quindi possibile, anche per queste Imprese efffettuare i calcoli per ottenere detto credito, fermo restando l'aumento del 30% periodo 2019-2022 e le indicazioni di cui sopra.
Per poterlo ottenere, è necessario confrontare i costi delle fatture del secondo trimestre 2019 rispetto al valore medio giornaliero del secondo trimestre 2022 (MI-GAS). Se la differenza supera il 30%, è possibile ottenere il credito di imposta.
Parametri necessari per calcolare il credito di Imposta -
- Costo della materia prima (a differenza dell'energia non è stato indicata una potenza del contatore)
- Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta -
- Bollette di aprile maggio e giugno 2022
- Bollette di luglio agosto e settembre 2022 (le fatture 2019 a differenza dell'energia non sono richieste in quanto si utilizza il valore medio Mi-GAS)
- Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
N.B: le bollette non devono essere basate su valori stimati ma EFFETTIVI e NON stimati
Per quanto riguarda il gas metano, anche in questo caso l’aliquota è stata aumentata dal 25% al 40%., qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019
I crediti d’imposta relativi alla spesa di energia elettrica e gas metano del quarto trimestre 2022 devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023.
- Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta -
- Bollette terzo trimestre 2019 (luglio, agosto, settembre);
- Bollette quarto trimestre 2022;
- Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
N.B: le bollette non devono essere basate su valori EFFETTIVI e NON stimati
Nel caso in cui una azienda sia dotata di almeno un POD di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, potranno beneficiare del credito di imposta anche i contatori di potenza inferiore (circolare 25 dell’11.07.22 3.2).
Sia per ENERGIA che per il GAS, Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca dallo stesso venditore da cui si riforniva nell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
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