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INPS: indennità a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

L’INPS, con il messaggio n. 3097 del 5 agosto 2022, fornisce le prime indicazioni riguardanti l’indennità una tantum, di importo pari a 550 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, nel quale fossero previsti periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. (articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).

Ai fini del riconoscimento della predetta indennità, la norma prevede che i lavoratori non debbano essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale e non siano altresì percettori di indennità di disoccupazione NASpI o di un trattamento pensionistico.

L’indennità una tantum in questione, riconosciuta a ciascun lavoratore una sola volta nell’anno 2022 in presenza dei richiamati requisiti, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori potenziali destinatari della stessa dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS, avvalendosi dell’apposito servizio il cui rilascio sarà reso noto con successiva comunicazione.

Con successiva circolare, attuativa della richiamata disposizione, l’INPS fornirà le indicazioni operative di dettaglio della misura in commento.

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