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TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEI CONTRIBUTI: ADEMPIMENTO ENTRO IL 30/06/2022 PER GLI IMPORTI RICEVUTI NEL 2021 (LEGGE 124/2017)

Ricordiamo alle imprese che le erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese sono oggetto di monitoraggio e pubblicità (entro il 30 giugno di ogni anno), a partire da quanto ricevuto dal 2018 in poi

Ricordiamo alle imprese che le erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese sono oggetto di monitoraggio e pubblicità (entro il 30 giugno di ogni anno), a partire da quanto ricevuto dal 2018 in poi. La Legge n.124/2017 ha infatti introdotto l’obbligo di dare evidenza a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro (importo cumulativo annuo), secondo il criterio di cassa. 

Questo obbligo vale per tutti i contribuenti che svolgono attività d’impresa ai sensi dell’art. 2195 del codice civile. Sono esclusi solo i liberi professionisti. 

Relativamente ai contributi ricevuti nell’anno 2021, ricordiamo quindi la necessità di effettuare la pubblicazione entro il 30 giugno 2022

L’obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell’impresa.

COME ADEMPIERE

I soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) devono pubblicare gli importi e le informazioni relative nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.

Per le micro-imprese, le imprese individuali, le società di persone e le SRL con bilancio in forma abbreviata, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti dovranno essere riportate sui siti internet aziendali oppure sui portali digitali delle Associazioni di categoria.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari semplicemente indicando sul sito internet aziendale (o su quello della propria Associazione di categoria) l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

SANZIONI

In caso di omissione, è prevista una sanzione minima di 2.000 euro e la revoca del contributo qualora non si provveda a sanare l’inadempimento entro 90 giorni dalla contestazione.

COSA FARE

Se non hai un sito internet o non hai un bilancio in forma ordinaria, puoi provvedere all’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti tramite il nostro sito web. 

Contattaci al 011.5516118 cdimaggio@ascomtorino.it

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