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Governo: Decreto Legge per l’obbligo assicurativo dei rischi catastrofali

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 marzo 2025, n.75, ed è contestualmente entrato in vigore, il decreto legge n.39 di pari data, recante “misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, con il quale – accogliendo la nostra istanza di una tempistica più coerente con la portata dell’operazione - è stato differito il termine (in scadenza il 31 marzo) per adempiere all’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

 

Si tratta, come noto, dell’obbligo assicurativo introdotto dall’articolo 1, comma 101 e seguenti, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) – prorogato dal decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, cd. decreto Milleproroghe - la cui disciplina attuativa è stata oggetto del decreto ministeriale n. 18 del 30 gennaio u.s., entrato in vigore lo scorso 14 Marzo.

Il decreto in commento, in particolare, - che sarà trasmesso in data odierna alla Camera dei deputati per l’avvio del consueto iter di conversione in legge - articola le nuove scadenze per l’adempimento dell’obbligo di stipula in modo differenziato in ragione della dimensione dell’impresa. Di seguito la nuova tempistica:

a) per le imprese di medie dimensioni: il termine è differito al 1° ottobre 2025;

b) per le micro e piccole imprese: il termine è differito al 31 dicembre 2025.

 

Per le grandi imprese, il termine è confermato al 31 marzo 2025, ma con la previsione di un periodo transitorio di 90 giorni (fino a fine giugno 2025) durante il quale non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (di cui all’articolo 1, comma 102, legge bilancio 2024).

 

La previsione delle conseguenze in caso di inadempimento – di cui al suddetto art. 1, comma 102 – in caso di imprese di micro, piccole e medie dimensioni, si applica invece con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo (ossia il 1° ottobre 2025 per le medie imprese e il 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese).

 

Per quanto riguarda la definizione delle soglie dimensionali di impresa, il decreto rinvia alla direttiva delegata (UE) 2023/2775 - che modifica la direttiva (UE) 2013/34 (adeguando i criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni) - ai sensi della quale:

- sono micro imprese: le imprese che “alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:

a) totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10”;

- sono piccole imprese: le imprese che “alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:

a) totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50”;

- sono medie imprese: le imprese “che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:

a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250”;

- sono grandi imprese: le imprese che “alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250”.

Si informa, inoltre, che presso il MIMIT è stato istituito un apposito tavolo di confronto e monitoraggio permanente per affrontare le tematiche connesse alla operatività del nuovo sistema, a cui partecipano Confcommercio e le altre associazioni di rappresentanza delle imprese, nonché ANIA, IVASS, SACE ed ABI.

Decreto Legge n. 39/2025

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