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Marzo 5, 2025
Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Leggi in allegato la nostra nota tecnica.
Per quanto riguarda la materia lavoro, viene confermata la proroga al 31 dicembre 2025 dell’utilizzo della causale basata sulle «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva», che le parti (datore di lavoro e lavoratore) potranno apporre al contratto individuale di lavoro qualora la contrattazione collettiva non abbia individuato proprie causali all’avvio di contratti a tempo determinato.
Ad esempio, nel rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 22 marzo 2024 sono state individuate specifiche causali di settore nel nuovo articolo 71 bis e, pertanto, la disposizione in commento, in via suppletiva, non si applica.
Permessi di soggiorno per sfollati dall’Ucraina (articolo 2, commi 2 e 3)
I permessi di soggiorno in scadenza al 31/12/2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea in quanto sfollati dall'Ucraina, possono essere rinnovati, previa richiesta dell’interessato, fino al 4/3/2026.
Tali permessi di soggiorno perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
Al momento della richiesta di rinnovo del titolare della protezione temporanea proveniente dall’Ucraina, il permesso può essere convertito per lavoro, per l’attività effettivamente svolta.
PER INFORMAZIONI:
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