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Sgravi per le assunzioni - precisazioni

Come noto, nel corso degli ultimi anni sono state introdotte diverse misure in tema di sgravi contributivi, frequentemente in via temporanea e non strutturale, al fine di incentivare le assunzioni con riguardo a specifiche categorie di lavoratori.

 

In particolare, da ultimo, il cd. Decreto Coesione (artt. 22, 23, 24, D.L. n. 60/2024) ha definito misure a favore delle assunzioni di giovani “under 35”, di donne disoccupate e di giovani disoccupati nelle regioni della ZES unica Mezzogiorno. Nessuno di questi incentivi è attualmente applicabile, mancando la decretazione attuativa e, fatta eccezione per il cd. bonus donne, tutte le misure sono altresì soggette all’autorizzazione della Commissione europea.

Restano fermi gli sgravi previsti dalla normativa in via strutturale. Tra di essi si ricordano le principali agevolazioni con riguardo alle seguenti assunzioni:

  • lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (anche non continuativi) presso un datore di lavoro destinatario di CIGS da almeno 6 mesi continuativi (art. 4, comma 3, D.L.148/1993);
  • lavoratori con disabilità (art. 13, L. n. 68/1999; D.lgs. n. 151/2015);
  • detenuti o internati, ex degenti degli ospedali psichiatrici, condannati e internati

ammessi al lavoro esterno (L. n. 193/2000; D.L. n. 148/2014);

  • per sostituzione a termine di lavoratori in maternità, paternità, congedo parentale (art. 4, D.Lgs. n. 151/2001);
  • donne prive di occupazione o svantaggiate per area di residenza o disparità di genere (art.4, comma 11, L. n. 92/2012);
  • lavoratori over 50 disoccupati da oltre dodici mesi (art. 4, commi 8-10, L. n.92/2012);
  • percettori di NASpI, se assunti a tempo pieno e indeterminato (art. 7, comma 5, lettera b), D.L. 76/2013);
  • giovani under 30 (art. 1, commi 100-107 e commi 114-116, L. n. 205/2017) a tempo indeterminato; anche in caso di percorsi di alternanza scuola lavoro;
  • beneficiari dell’assegno di inclusione-ADI e supporto formazione lavoro-SFL (D.L. 48/2023).

Una particolare importanza in termini di strategicità e utilizzo è stata poi rivestita dalla cd. Decontribuzione Sud introdotta dall’art. 27, co. 1, D.L. 104/2020 ed estesa fino al 2029 dalla legge di Bilancio 2021 (art.1, co. 161-169, L. 178/2020), che consiste in un esonero contributivo del 30% (fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, infine 10% per gli anni 2028 e 2029), in favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle cd. aree svantaggiate del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La misura, pur essendo prevista fino al 2029, è legata ad autorizzazioni annuali o semestrali della Commissione europea per la propria operatività.

L’INPS, con la circolare n. 82/2024, a seguito della decisione C(2024) 4512 del 25 giugno 2024 della Commissione europea, ha comunicato la proroga al 31 dicembre 2024 solamente per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2024.

Nel caso in cui entro la data sopra richiamata sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione può essere utilizzata fino al 31 dicembre  2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato dopo il 30 giugno 2024.

Le misure agevolative Decontribuzione Sud e Zes Unica per il Mezzogiorno - quest’ultima non ancora attuata e peraltro prevista solo fino al 31 dicembre 2025 - hannoun’articolazione ed una platea di riferimento diverse.

Fermo restando per entrambi i benefici la necessaria autorizzazione annuale della Commissione europea, mentre la Zes Unica si rivolge esclusivamente alle piccole imprese fino a dieci dipendenti e solo ai lavoratori che abbiano compiuto il 35° anno di età, per la Decontribuzione Sud l’unico requisito richiesto è il luogo della prestazione, dovendo svolgersi in alcune regioni prettamente indicate dalla normativa (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Inoltre, anche l’importo del beneficio è diverso; la Decontribuzione Sud è pari a una percentuale che scende fino al 10% per gli anni 2028-2029 senza un tetto massimo per l’importo spettante, mentre la Zes Unica prevede il 100% dell’esonero della contribuzione datoriale fino ad un massimo di 650 euro mensili per ogni lavoratore.

 

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