Luglio 31, 2024
Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 118 del 12 giugno 2024 che prevede l’adozione delle Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell’art. 8 co.2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.61.
L’integrazione fra i due sistemi formativi e la possibilità di effettuare passaggi al loro interno consente agli studenti l’opportunità di rivedere le proprie scelte formative e realizzare comunque con successo il loro percorso di apprendimento.
Le Linee guida adottate dal decreto, di cui costituiscono parte integrante, offrono indicazioni per la semplificazione delle procedure connesse ai passaggi dall’Istruzione professionale ai percorsi dell’istruzione e formazione professionale e viceversa.
Le due tipologie di percorso, pur presentando una serie di affinità ed elementi comuni, hanno delle caratterizzazioni specifiche, puntualmente richiamate dalle Linee Guida, che costituiscono la base di partenza per facilitare, con azioni mirate, l’inserimento dello studente nel nuovo percorso attraverso interventi di raccordo e riallineamento.
Il documento fornisce puntuali indicazioni per le differenti casistiche che possono verificarsi, e precisamente:
- Esame di qualifica triennale di IeFP per gli studenti di istruzione professionale: l’istituzione scolastica è chiamata a progettare interventi integrativi che consentano allo studente di acquisire conoscenze, abilità e competenze utili al raggiungimento dei risultati di apprendimento che costituiscono lo standard delle diverse figure nazionali riferite alle qualifiche o ai diplomi professionali, riconoscibili come crediti formativi per l’accesso all’esame di IeFP.
In tutti quei casi in cui l’istituto professionale non sia soggetto erogatore di percorsi di IeFP in sussidiarietà, per la comparazione tra i due percorsi e l’individuazione delle competenze formali, informali e non formali già acquisitedallo studente, si può prevedere l’istituzione di una commissione congiunta, composta da rappresentanti dell’IP frequentato e della struttura presso la quale dovrà essere sostenuto l’esame. Tale commissione individuerà gli interventi integrativi idonei a consentire l’acquisizione delle competenze e la maturazione dei crediti necessari per l’ammissione all’esame di qualifica professionale.
- Passaggi tra sistema IP e sistema IeFP e viceversa: le Linee guida sottolineano l’importanza del dialogo fra i due sistemi, con scambio di informazioni per effettuare la comparazione tra gli esiti di apprendimento dei percorsi di provenienza e quelli di possibile destinazione.
Si prevede che la valutazione delle competenze già acquisite dallo studente che richiede il passaggio e la determinazione dell’annualità di inserimento sia effettuata da apposita “Commissione per i passaggi fra sistemi (CPS)”, nominata dall’istituzione scolastica o dalla struttura formativa presso la quale si intende effettuare il passaggio. La valutazione avviene sulla base del certificato o attestato di competenze, in cui trovano evidenza anche le esperienze e gli apprendimenti realizzati in contesti informali o non formali. La stessa commissione può, laddove necessario, indicare gli interventi di riallineamento delle competenze.
Il passaggio è effettuato a domanda dell’interessato o, se minorenne, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di passaggi per i quali non siano già disciplinati gli ambiti di correlazione, potrà essere analizzata la storia formativa e personale del candidato, evidenziando le competenze comunque riconoscibili.
La Commissione per i passaggi ha il compito di valutare la congruità e la misura per il riconoscimento delle ore di alternanza scuola-lavoro e delle ore di formazione sulla sicurezza.
Per quanto concerne, inoltre, la certificazione delle competenze, le Linee guida specificano che la stessa viene effettuata dall’istituzione di IP di provenienza attraverso il Certificato di competenze o dall’istituzione di IeFP di provenienza con il rilascio dell’Attestazione di competenze. La certificazione terrà conto anche degli apprendimenti acquisiti nell’ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate in Italia e all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro e percorsi di apprendistato di primo livello.
Il riconoscimento dei crediti formativi ai fini del passaggio è operato dall’istituzione scolastica o formativa di destinazione sulla base del bilancio di competenze di cui all’art.4 comma 3 dell’Accordo Stato Regioni n.100 del 18 maggio 2018.
Infine, se lo studente ha interrotto gli studi, il riconoscimento del credito ai fini dei passaggi è operato dall'Istituzione di destinazione sulla base della eventuale certificazione/attestazione delle competenze e delle eventuali verifiche in ingresso.
PER INFORMAZIONI:
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