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Pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”)-decorrenza dell’esonero. Messaggio INPS n. 1107/2024

Si segnala che l’Inps, con il messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024, ha fornito chiarimenti connessi all’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, previsto dall’articolo 1, commi 286 e 287, della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) e disciplinato dal D.M. 21 marzo 2023 (GU n. 110/2023).

Si rammenta che i lavoratori dipendenti (iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o a forme sostitutive ed esclusive della medesima) che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima che verrà loro interamente corrisposto dal datore di lavoro.

L’Istituto precisa che per i soggetti che maturano i predetti requisiti nel corso dell’anno 2024 (età anagrafica di almeno 62 anni e 41 anni di contributi), il diritto all’accredito di cui si tratta non può avere una decorrenza antecedente al:

? 2 agosto 2024, per i dipendenti privati, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico dell’AGO (o al 1° settembre 2024 in caso di una Gestione diversa);

? 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico dell’AGO (o al 1° novembre 2024 in caso di una Gestione diversa).

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