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Pensione anticipata flessibile. Quota 103 - istruzioni Inps

Si segnala che l’Inps ha fornito le istruzioni relative all’applicazione e all’accesso alla pensione anticipata flessibile cd. “quota 103” introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, c. 283).

Beneficiari e requisiti anagrafici e contributivi

Iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive Inps, nonche? alla Gestione separata, che - entro il 31.12.2023 - perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi di seguito specificati:

  • eta? anagrafica non inferiore a 62 anni (requisito non adeguato agli incrementi alla speranza di vita);
  • anzianita? contributiva minima di 41 anni, perfezionabile attraverso la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, qualora richiesto.

Su domanda dell’interessato, il requisito contributivo puo? essere perfezionato anche cumulando tutti, e per intero, i periodi assicurativi presso due o piu? forme di assicurazione obbligatoria sopra richiamate.

Importo

Per le mensilita? di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia, e? riconosciuto un importo lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.

Tale limite opera anche in presenza di pensione anticipata flessibile che superi, a seguito della ricostituzione della pensione, il tetto massimo erogabile.

L’intero importo della pensione e? erogato solo al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia che, per il biennio 2023/2024, e? di 67 anni di eta?.

Decorrenza

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico:

  • dall’1.4.2023, in caso di raggiungimento dei requisiti entro il 31.12.2022;
  • trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra), se il perfezionamento dei requisiti avviene a decorrere dal 1° gennaio 2023. In ogni caso, i lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31.12.2023 potranno accedere a quota 103 in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra.
  • primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra, qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Incumulabilita?

Come gia? disposto per la pensione anticipata cd. quota 100, tra la data di decorrenza della pensione anticipata flessibile e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, e? prevista l’incumulabilita? di quota 103 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Assegno straordinario dei Fondi di solidarieta?, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata

A far data dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, e? possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, entro il 31.12.2023, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di eta? anagrafica e 41 anni di anzianita? contributiva.

A tal fine, e? necessaria la presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente piu? rappresentative a livello nazionale, in cui deve essere stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione, da depositarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Tenuto conto delle disposizioni relative alla decorrenza di quota 103, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre la relativa contribuzione deve essere versata fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, dunque, non puo? essere erogato oltre il 31.3.2024.

Gli assegni straordinari in argomento possono essere riconosciuti solo dai Fondi di solidarieta? bilaterali gia? costituiti, o in corso di costituzione, con decreto istitutivo che preveda la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito. In presenza di trattamento pensionistico in cumulo, lo stesso decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.

Le istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario, la cui cumulabilita? con i redditi da lavoro rimane disciplinato dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarieta?, saranno comunicate dall’Inps con successivo messaggio.

Rif: Inps. Circolare n. 27 del 10.3.2023
 

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