loader image
Chiudi

INPS: importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della NASpI per il 2023

L’INPS, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

CIGO, CISOA, CIGS E AIS DEL FIS

Nella tabella che segue si riporta l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023 indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.321,53

1.244,36

Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali)

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.585,84

1.493,23

La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma-5 bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

 

NASPI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a1.352,19 euro per il 2023.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.

 

DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.352,19 euro per il 2023.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

 

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ALAS è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, a 1.352,19 euro per il 2023.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

 

PER INFORMAZIONI:

Ti servono maggiori informazioni?