Febbraio 5, 2023
L’INPS, con la circolare n. 13 del 2 febbraio 2023, comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Importo dei contributi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
A. Senza il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,58 (0,40) (2) € 1,78 (0,45) (2) € 2,17 (0,55) (2) |
€ 1,59 (0,40) (2) € 1,79 (0,45) (2) € 2,18 (0,55) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 1,15 (0,29) (2) |
€ 1,16 (0,29) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,69 (0,40) (2) € 1,91 (0,45) (2) € 2,32 (0,55) (2) |
€ 1,70 (0,40) (2) € 1,92 (0,45) (2) € 2,33 (0,55) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 1,23 (0,29) (2) |
€ 1,24 (0,29) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
A. Senza il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 19,9675% |
0,872793 0,051584 0,000000 0,000000 0,065607 0,010016 1,000000 |
17,4275% 1,1500% 0,0000% 1,31% 0,2000% 20,0875% |
0,867579 0,057250 0,000000 0,065215 0,009956 1,000000 |
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
|
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,0300% 0,0000% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 21,3675% |
0,815608 0,048204 0,000000 0,000000 0,061308 0,065520 0,009360 1,000000 |
17,4275% 1,1500% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 21,4875% |
0,811053 0,053519 0,000000 0,060966 0,065154 0,009308 1,000000 |
PER INFORMAZIONI:
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