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Contratti di prestazione occasionale (voucher): le indicazioni della Circolare INPS n. 6/2023

L’INPS, attraverso la Circolare del 19 gennaio 2023, n. 6, ha fornito indicazioni in merito alle nuove norme in materia di prestazioni occasionali (anche detti voucher), a partire dal 1° gennaio 2023, introdotte dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), all’art. 1, commi 342 e 343.

L’ultima Legge di Bilancio ha, infatti, introdotto significative modificazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ex art. 54-bis, DL 50/2017 – per via altresì degli interventi richiesti dalla Confederazione – che l’INPS ha riassunto nella circolare di seguito esaminata, con alcuni elementi di dettaglio.

Limiti economici

Innanzitutto, la norma ha esteso a 10.000 euro (in luogo dei precedenti 5.000 euro) il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori. Restando fermi i limiti di compenso annui pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (art. 54-bis, comma 1, lett. a), DL n. 50/2017), e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (art. 54-bis, comma 1, lett. a), DL n. 50/2017), dal 1° gennaio 2023, sono vigenti i seguenti limiti:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

L’Istituto rammenta che per le sole società sportive di cui alla legge n. 91/1981, ai compensi per le attività degli steward, indicate dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, l’importo di compenso annuale massimo per ciascun prestatore è pari a 5.000 euro, mentre in tale fattispecie non sussiste il limite di 10.000 euro suddetto, riferito a ciascun utilizzatore (cfr. Circolare n. 95/2018).

Inoltre, l’Istituto ricorda che ogni singolo utilizzatore, ai fini del raggiungimento del limite suddetto di 10.000 euro, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore di: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani Under 25, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il legislatore ha, infine, precisato che i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 93.29.1.

Limite dimensionale

Dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in luogo dei precedenti cinque.

Il medesimo limite dimensionale si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo, anche per lavoratori non appartenenti alle categorie individuate dalla norma previgente (pensionati, Under 25, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario). In tale regime rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco:

  • alberghi (55.10.00);
  • villaggi turistici (55.20.10);
  • ostelli della gioventù (55.20.20);
  • rifugi di montagna (55.20.30);
  • colonie marine e montane (55.20.40);
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Riguardo alle modalità di computo della media occupazionale, il periodo di riferimento è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente alla data di svolgimento della prestazione occasionale (cfr. Circolare n. 107/2017 e Messaggio n. 2887/2017).

Si ricorda che il predetto limite dimensionale non opera esclusivamente per le pubbliche Amministrazioni e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward.
In ogni caso è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di opere o servizi.

Inoltre, il divieto di utilizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, opera anche per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, che potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate. Per il biennio 2023-2024, sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le disposizioni dei commi da 344 a 354 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria. Al riguardo, l’INPS fornirà indicazioni con apposita circolare illustrativa.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento è disponibile nella documentazione in allegato.

PER INFORMAZIONI:

Scarica il file "Inps Circolare_numero_6_del_19-01-2023.pdf"

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