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DL “Aiuti bis” in Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato il DL n.115/2022, cd. Aiuti bis che interviene su alcuni importanti ambiti tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti.

  Il provvedimento che entra in vigore oggi, 10 agosto 2022, risulta così strutturato:

CAPO I – Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (artt. 1-12)

CAPO II – Misure urgenti relative all’emergenza idrica (artt. 13-15)

CAPO III – Regioni ed enti territoriali (artt. 16-19)

CAPO IV – Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza (artt. 20-28)

CAPO V – Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse        strategico e in materia di contratti pubblici (artt. 29-37)

CAPO VI – Istruzione e Università (artt.38-39)

CAPO VII – Disposizioni in materia di giustizia (artt. 40-41)

CAPO VIII – Disposizioni finanziarie e finali (artt.42-44)

Tra le misure di maggiore interesse per le imprese del settore si segnalano:

  • Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (art. 3) 

Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino a tale data, sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suindicate finalità prima del 10 agosto 2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

  • Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 (art. 4)

Le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate anche alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW saranno annullate anche per il IV trimestre 2022 (in merito già news Fipe sul DL n. 80/2022).

  • Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022 (art. 5)

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, saranno assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Al fine di contenere per il IV° trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA manterrà altresì inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022. 

  • Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 6)

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti,  un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per la componente energetica, effettivamente utilizzata nel III° trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (in merito anche news Fipe DL n. 21/2022).   

Inoltre, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel III°  trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Ai fini della fruizione di questi contributi straordinari, ove l’impresa nel II° e III° terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, definirà il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Infine è bene far presente che i crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione  e cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

  • Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 8)

Proroga fino al 20 settembre delle misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti, in scadenza il 21 agosto. 

  • Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 12)
  • Limitatamente al periodo d’imposta  2022,  in  deroga  a  quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il  valore dei beni ceduti e  dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti nonchè le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi  dai  datori  di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il  limite complessivo di euro 600,00.
  • Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20)
  • Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali.
  • Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (art. 22)
  • L’indennità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell’esonero di cui  all’articolo  1,  comma  121,  della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poichè interessati da eventi  con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data di luglio 2022

Per maggiori informazioni, consulta il provvedimento qui

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