Agosto 10, 2022
Il provvedimento che entra in vigore oggi, 10 agosto 2022, risulta così strutturato:
CAPO I – Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (artt. 1-12)
CAPO II – Misure urgenti relative all’emergenza idrica (artt. 13-15)
CAPO III – Regioni ed enti territoriali (artt. 16-19)
CAPO IV – Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza (artt. 20-28)
CAPO V – Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici (artt. 29-37)
CAPO VI – Istruzione e Università (artt.38-39)
CAPO VII – Disposizioni in materia di giustizia (artt. 40-41)
CAPO VIII – Disposizioni finanziarie e finali (artt.42-44)
Tra le misure di maggiore interesse per le imprese del settore si segnalano:
Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino a tale data, sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suindicate finalità prima del 10 agosto 2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate anche alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW saranno annullate anche per il IV trimestre 2022 (in merito già news Fipe sul DL n. 80/2022).
Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, saranno assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Al fine di contenere per il IV° trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA manterrà altresì inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per la componente energetica, effettivamente utilizzata nel III° trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (in merito anche news Fipe DL n. 21/2022).
Inoltre, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel III° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Ai fini della fruizione di questi contributi straordinari, ove l’impresa nel II° e III° terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, definirà il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
Infine è bene far presente che i crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
Proroga fino al 20 settembre delle misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti, in scadenza il 21 agosto.
Per maggiori informazioni, consulta il provvedimento qui
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