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Riforma degli ammortizzatori sociali 2022 - Le Istruzioni operative

L’INPS, attraverso la circolare n. 76/2022 e il messaggio n. 2637/2022, ha reso importanti indicazioni di carattere operativo riguardanti le novità in materia di trattamenti di integrazione salariale, a seguito della riforma avvenuta con la Legge di Bilancio 2022.

 

Si tratta di informazioni per addetti ai lavori. Di rilievo l’attesa nota con gli aspetti operativi necessari per procedere ai versamenti di quanto dovuto, che come è noto erano rimasti in sospeso in attesa delle disposizioni operative odierne. La circolare indica inoltre i codici relativi al versamento degli arretrati che potranno essere pagati con i flussi Emens di competenza di luglio, agosto, settembre 2022.

Per approfondire:

Il primo chiarimento tecnico della circolare riguarda la dimensione aziendale ai fini dell’individuazione del corretto strumento di integrazione salariale. Nello specifico, secondo l’Istituto, il principio di protezione sociale universale implica che il datore di lavoro acceda ai medesimi strumenti a prescindere dalle posizioni contributive aperte. Pertanto, secondo l’Istituto, il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro. Cio? significa che dovranno essere conteggiati anche i lavoratori che risultano dipendenti nei settori coperti dai Fondi, ma che occupano un numero di lavoratori inferiore rispetto a quello stabilito dai decreti istitutivi. Non dovranno, invece, essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarieta? bilaterali.

Resta inteso che le suddette modalita? di calcolo determinano anche i conseguenti obblighi contributivi di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie.

In merito al requisito dimensionale, ulteriore precisazione giunge riguardo all’applicazione della riduzione contributiva. Nello specifico, laddove prevista, la riduzione e? condizionata dalla media occupazionale del datore di lavoro nel corso dell’anno. Pertanto, qualora il datore di lavoro - nel semestre di riferimento - abbia una media occupazionale inferiore al limite dimensionale previsto dalla suddetta novella normativa, la riduzione contributiva in argomento non puo? essere riconosciuta per i mesi di paga nei quali si siano registrati i predetti limiti dimensionali.

Ulteriori precisazioni sono state rese per le imprese che utilizzano lavoratori in regime di codatorialita? nell’ambito di un contratto di rete. A tal proposito, riguardo al computo e al conteggio dei lavoratori, l’Istituto chiarisce che: per i lavoratori gia? in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e alla codatorialita?, essi sono esclusivamente in capo all’impresa di provenienza; diversamente, in caso di nuova assunzione, gli stessi sono in capo all’impresa individuata ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo nella relativa comunicazione del soggetto incaricato dalla rete. Infine, i lavoratori in distacco ai sensi dell’art. 30, comma 4-ter, d.lgs. 276/2003, sono computati e conteggiati in capo al datore di lavoro distaccante.

In relazione del nuovo sistema di aliquote contributive, entrato in vigore con la riforma degli ammortizzatori sociali, dal periodo di competenza luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’INPS identifica i nuovi codici di autorizzazione (C.A.) di riferimento:

  • 0G: Azienda con piu? di 5 dipendenti fino a 15 che opera su piu? posizioni tenuta al contributo FIS;
  • 0W: Azienda con piu? di 15 dipendenti che opera su piu? posizioni tenuta al contributo FIS;
  • 9E: Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con piu? di 50 dipendenti che opera su piu? posizioni tenuta al contributo FIS;
  • 3Y: Azienda che opera su piu? posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS.

A tal riguardo, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, dovra? essere comunicata alla Struttura competente a cura del datore di lavoro.

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro che operano con piu? posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano i suddetti requisiti occupazionali, computando i lavoratori denunciati su piu? matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei codici di autorizzazione sopra indicati.

Viene precisato che i codici di autorizzazione “0G”, “0W”, “9E” devono essere assegnati solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. “0J”.

Si comunica, inoltre, che il C.A. “3J”, avente il significato di “Impresa che occupa piu? di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizione, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale”, alla data del 1° luglio 2022 cessa la sua validita? ed e? eliminato dalle posizioni contributive. Tale codice verra? sostituito dal C.A. “3Y”.

Inoltre, dal periodo di competenza gennaio 2023, saranno eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” e sara? attribuito il C.A. “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su piu? posizioni con forza aziendale piu? 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.

Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con piu? posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su piu? matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del C.A. “9N”. Il C.A. “9N” puo? essere assegnato solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. “0J”.

Nell’ambito del settore Terziario, l’elenco dei C.S.C. contraddistinti dal C.A. “0J” e rientranti nell’applicazione del FIS sono i seguenti: 7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01 7.04.01- 7.05.01 – 7.05.02 –7.05.03 - 7.05.04 - 7.06.01 – 7.06.02 - 7.07.01 – 7.07.02 – 7.07.04 - 7.07.05 - 7.07.06 – 7.07.07 7.07.03 (escluso se 9U) – 7.07.08 (escluso se 9°) – 7.07.XX (con 4°) – 7.07.09.

 

Per quanto riguarda i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022, l’INPS ha reso le seguenti indicazioni per la corresponsione degli arretrati.

Ai fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilita? da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati, lavoratori a domicilio, giornalisti, apprendisti e apprendisti trasformati), valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi.

Nell’elemento <CodiceCausale> dovra? essere inserito il valore:

  • “L027”: “Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022”;
  • “L028”: “Recupero contributo CIGS anno 2022”;
  • “M027”: “Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022”;
  • “M032”: “Versamento contributo CIGS anno 2022”.

Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovra? essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento.

Nell’elemento<AnnoMeseRif> dovra? essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta.

Nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovra? essere indicato:

  • per il codice “L027” l’importo della quota contributiva da recuperare pari allo 0,63% dell’imponibile contributivo;
  • per il codice “L028” l’importo pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo;
  • per il codice “M027” il contributo da versare pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo;
  • per il codice “M032” il contributo da versare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.

Ai fini del recupero o del versamento del contributo FIS, relativo alle mensilita? da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi.

Nell’elemento <CodiceCausale> dovra? essere inserito il valore:

  • “L029”: “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%”;
  • “L030”: “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%”;
  • “M029”: “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%”;
  • “M030”: “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%”;
  • “M031”: “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%”;
  • “M037”: “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%”;
  • “M033”: “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”;
  • “M034”: “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%”.

Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovra? essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento.

Nell’elemento <AnnoMeseRif> dovra? essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione.

Nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello, dovra? essere indicato l’importo del contributo ridotto da versare pari a:

  • 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria – 0,35% riduzione nei casi di Forza aziendale fino a 5 dipendenti); Codice M029
  • 0,10% dell’imponibile contributivo (0,55% aliquota ridotta 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti - 0,45% aliquota ordinaria anno 2021); Codice M030
  • 0,04% dell’imponibile contributivo (0,69% aliquota ridotta anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti - 0,65 aliquota ordinaria anno 2021); Codice M031
  • 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037
  • 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033

Per la qualifica di lavoratore a domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendista di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA, PC, M0, M1”) l’importo del contributo ridotto e? pari a:

  • 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,35% riduzione anno 2022 se Forza aziendale minore o uguale a 5 dipendenti); Codice M029
  • 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,25% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti); Codice M034
  • 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037
  • 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come Impresa commerciale - inclusa logistica - agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033

Per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello, l’importo da recuperare e? pari a:

· 0,45% dell’imponibile contributivo, se Forza aziendale da 5 dipendenti fino a 15 per i datori di lavoro contrassegnati dai C.S.C. 1.20.01; 1.20.01 con C.A. “3W e 3Z “, 1.19.01; Codice L029

· 0,65% dell’imponibile contributivo, se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti per i datori di lavoro contrassegnati dai C.S.C. 1.20.01; 1.20.01 con C.A. “3W e 3Z “, 1.19.01; Codice L030

L’INPS precisa che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), puo? essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022. Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Circolare_numero_76_del_30-06-2022.pdf

 

PER INFORMAZIONI:

Scarica il file "Messaggio_numero_2637_del_01-07-2022.pdf"

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