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Indennità una tantum lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. Istruzioni Inps e fac-simile autodichiarazione

Con Circolare n.73/2022 e Messaggio n.2559/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum disciplinata dal Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 31 e 32), rendendo disponibile un fac-simile di dichiarazione che il lavoratore dipendente dovrà rilasciare al datore di lavoro ai fini della fruizione dell’indennità.

1. INDENNITA' UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI -> ART.31 DEL D.L. N.50/2022

Importo ed erogazione dell’indennità

L’indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, è riconosciuta - nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 - per il tramite dei datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di uno o più prestazioni sopra richiamate .

Competenza della retribuzione

Qualora sussista il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto.

Ovvero, in considerazione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, l’indennità è concessa con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in conseguenza di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

Beneficiari e requisiti

Lavoratori dipendenti esclusi quelli domestici, che abbiano beneficiato - per almeno una mensilità, nel primo quadrimestre 2022 - dell’esonero contributivo (0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 121) in favore dei soggetti con retribuzione mensile (imponibile ai fini previdenziali) di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Possono usufruire dell’indennità tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Tali soggetti non devono risultare titolari dell’indennita? una tantum prevista per i pensionati e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art.32, c. 1 e 18, del Decreto Aiuti, cfr. Parti II e III della Circolare in esame).

Contratti a tempo parziale e soggetti titolari di piu? rapporti di lavoro

Il lavoratore titolare di piu? rapporti di lavoro dovra? presentare la dichiarazione di cui all’articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvedera? al pagamento dell’indennita?. Qualora l’indennita? venga erogata da piu? datori di lavoro, e? prevista la restituzione all’Inps e il recupero delle somme da parte del lavoratore.

L’indennita? spetta, nella misura piena di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Fruizione dell’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2022

Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha segnalato che il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero - primo quadrimestre 2022 - e? esteso fino al 23 giugno 2022, giorno precedente la pubblicazione della Circolare in commento.

La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore unicamente sui ratei di tredicesima non determina il riconoscimento dell’indennita? in parola.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Qualora i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, siano in forza nel mese di luglio del corrente anno, con la retribuzione di luglio 2022, riceveranno in automatico l’indennita? da parte dei datori di lavoro, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti previsti per tali lavoratori ai commi 13 e 14 dell’articolo 32 (prestazione svolta per almeno 50 giornate/almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021).

Solo qualora tali lavoratori non abbiano gia? percepito l’indennita? nel mese di luglio 2022, l’erogazione del bonus avverra? da parte dell’Inps, a domanda, in presenza naturalmente dei requisiti sopra richiamati.

Compensazione del credito

L’erogazione dell’indennita? generera? un credito, che il datore di lavoro potra? compensare in sede di denuncia contributiva mensile di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, secondo le seguenti istruzioni riportate nella Com. n.43/2022.

2. INDENNITA? UNA TANTUM PER I PENSIONATI, TITOLARI DI TRATTAMENTI DI NATURA ASSISTENZIALE O DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE -> ART.32 DEL D.L. N.50/2022

Importo ed erogazione dell’indennita?

E? riconosciuta d’ufficio un’indennita? una tantum, di duecento euro, con la mensilita? di luglio 2022.

Beneficiari e requisiti

Soggetti residenti in Italia, titolari di uno o piu? trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche? di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a trentacinquemila euro.

Per maggiori dettagli sui requisiti richiesti, sui trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione della misura, tra cui l’indennizzo commercianti, sui casi di titolarita? di piu? trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione a carico di enti diversi, sulla rinuncia all’indennita? o sul bonus non dovuto si rimanda alla Circolare in esame (Parte 2, par.1).

Soggetti con requisiti per l’indennita? di cui all’articolo 31 e all’articolo 32

Qualora un soggetto abbia diritto all’indennita? sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sara? corrisposto d’ufficio in qualita? di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

3. INDENNITA? UNA TANTUM PER ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI -> ART. 32, C. DA 8 A 21, DEL D.L. N.50/2022

Tali indennita? saranno erogate dall’Inps in seguito alla trasmissione, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022 e saranno riconosciute qualora i potenziali beneficiari non abbiano gia? fruito, ad altro titolo, dell’indennita? di cui agli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti.

a. Indennita? una tantum erogate d’ufficio dall’Inps

Indennita? una tantum, dell’importo di duecento euro, a favore dei soggetti che nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennita? di disoccupazione NASpI e DIS- COLL -> art.32, c.9, del D.L. n.50/2022.
Tale indennita? non e? riconosciuta ai percettori della NASpI, che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022.

Indennita? una tantum, pari a duecento euro, a beneficio dei lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di uno dei bonus previsti dal Decreto Sostegni (D.L. n.41/2021, art.10, c. da 1 a 9) e dal Decreto Sostegni bis (D.L. n.73/2021, art.42), ossia lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, nonche? altre categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita? o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 -> art.32, c.12, del D.L. n.50/2022.

Indennita? una tantum, di duecento euro, corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022 ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennita? non e? riconosciuta, qualora nei nuclei in argomento sia presente almeno un beneficiario delle indennita? di cui all'articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 dell’articolo 32.

b. Indennita? una tantum erogate a domanda dall’Inps

  • Indennita? una tantum, dell’importo di duecento euro, a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratto attivo alla data del 18.5.2022 e iscrizione alla Gestione separata. Tali soggetti non devono risultare titolari, alla data del 18.5.2022, dei trattamenti pensionistici di cui all’art. 32, c.1 (cfr. Parte II della Circolare in commento) e non devono essere iscritti, sempre al 18.5.2022, ad altre forme previdenziali obbligatorie -> art.32, c.11, del D.L. n.50/2022. Per l’anno 2021, i lavoratori in argomento dovranno presentare un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro -> art.32, c.11, del D.L. n.50/2022.
  • Indennita? una tantum, dell’importo di duecento euro, per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che abbiano svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo cumulate nell’ambito di uno o piu? rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Da tali rapporti di lavoro deve risultare, per il 2021, un reddito non superiore a 35.000 euro -> art.32, c.13, del D.L. n.50/2022.
  • Indennita? una tantum, pari a duecento euro, a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nell’anno 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per lo stesso anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro -> art.32, c.14, del D.L. n.50/2022.
  • Indennita? una tantum, pari a duecento euro, a favore dei lavoratori autonomi che - nel periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 - siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali che hanno determinato, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile; tali lavoratori devono, inoltre, risultare gia? iscritti alla Gestione separata alla data del 18.5.2022 -> art.32, c.15, del D.L. n.50/2022.
  • Indennita? una tantum, di duecento euro, a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, se iscritti, alla data del 18.5.2022, alla Gestione separata con reddito 2021 derivante dalle attivita? in questione superiore a 5.000 euro -> art.32, c.16, del D.L. n.50/2022.

Indennita? una tantum, pari a duecento euro, a favore dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o piu? rapporti di lavoro alla data del 18.5.2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’Inps. Per l'anno 2021, tali lavoratori devono presentare un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro.

I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari di attivita? da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico nonche? di uno o piu? trattamenti pensionistici di cui al c.1 dell’art.32. L’indennita? e? erogata dall’Inps a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.

I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli gia? in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall’Inps.

Ai fini del pagamento dell’indennita?, il richiedente dovra? indicare - nella domanda - le modalita? di accredito. L’IBAN comunicato dovra? essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennita? - > art.32, c.8, del D.L. n.50/2022.

i. Modalita? di presentazione della domanda di accesso alle indennita? erogate dall’Inps

Le domande per la fruizione delle indennita? sopra elencate (par.b) dovranno essere avanzate esclusivamente in modalita? telematica, tramite:

  • i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto (con autenticazione tramite SPID, CIE, CNS);
  • il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento);
  • i Patronati.

ii. Termini di presentazione delle domande

Per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio: dal 20.6.2022 fino al 31.10.2022;

Per i lavoratori domestici: dal 20.6.2022 fino al 30.9.2022.

La domanda e? disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

c. Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in merito alle indennita? una tantum di cui all’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 l’interessato puo? proporre azione giudiziaria.

d. Calendario di pagamento delle indennita? di cui all’art.32

  • Articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 50/2022 -> titolari di uno o piu? trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche? di trattamenti di accompagnamento alla pensione: il pagamento avverra? unitamente alla rata di pensione di luglio 2022;
  • Articolo 32, comma 8, del decreto-legge in argomento -> per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennita? avverra? nel mese di luglio 2022, successivamente all’elaborazione delle domande pervenute;
  • Articolo 32, comma 17, del decreto-legge in argomento -> per i titolari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, il pagamento avverra? nel mese di ottobre 2022;
  • Articolo 32, comma 17, del decreto-legge in argomento -> per le categorie dei lavoratori per le quali e? prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi da 11 a 16 dell’articolo 32 del decreto in oggetto, il pagamento avverra? successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022;
  • Articolo 32, comma 18, del decreto-legge in argomento -> per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell’indennita?, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverra? a luglio 2022.

All.: Fac-simile di dichiarazione lavoratore per indennita? di cui all’art.31 Rif: Circolare Inps n.73 del 24.6.2022

Messaggio Inps n.2559 del 24.6.2022 Com. n.43, prot. 0004685, del 15.6.2022 D.L. n. 50/2022, art. 31 e 32

 

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