Novembre 14, 2022
L’Inps, con messaggio n. 4042 del 9 novembre c.a., fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti dal settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per un periodo massimo di un anno.
L’Inps, ad integrazione delle istruzioni già fornite con circolare n. 102/2022 precisa che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero.
Devono essere però soddisfatte due condizioni:
L’esonero dovrà essere calcolato dalla data di effettivo rientro, e di conseguenza gli eventuali periodi di ferie, permessi o altri tipi di congedo, fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo) non sono oggetto di esonero: il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione.
Lo sgravio in questione è cumulabile, oltre che con altre agevolazioni che insistono sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, anche con l’esonero sulla quota IVS prevista per il 2022 dall’art. 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, incrementato dallo 0,8 per cento al 2 per cento dall’art. 20, c. 1 del Decreto Aiuti bis per i periodi di paga 1° luglio - 31 dicembre 2022.
Riguardo alla portabilità dell’esonero, laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro, l’Istituto prevede varie ipotesi:
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