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Ministero del Lavoro - interpello in tema di sicurezza sul lavoro Sorveglianza sanitaria

La Commissione per gli interpelli, istituita ai sensi dell’art 12 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ha fornito, con l’Interpello n. 2/2022, alcuni chiarimenti sugli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria.

Nello specifico, veniva richiesto dalla Regione Lazio se l’obbligo di sorveglianza sanitaria fosse da collegare rigidamente alle previsioni dell’articolo 41 del Testo Unico, che la disciplina, oppure se il datore di lavoro (ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) del medesimo decreto) dovesse tenere conto, in generale, delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e della loro capacita? di svolgere compiti specifici, garantendo una sorveglianza sanitaria programmata in funzione dei rischi valutati per la mansione particolare e non limitata alle previsioni dell’articolo 41.

In pratica si richiedeva se la sorveglianza sanitaria fosse da attivarsi anche per rischi evidenziati nella valutazione e nel relativo documento ma non espressamente previsti dalla normativa, come prescrive l’articolo 41 del D.Lgs 81/08.

La Commissione, dopo aver richiamato la normativa in materia - artt. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente, 25 (obblighi del medico competente) e 28 (oggetto della valutazione dei rischi) - ha ritenuto che, sulla base di tali disposizioni, gli unici rischi da considerare sono quelli dell’articolo 41 in cui si prevedono “precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Allo stato, precisa la Commissione, “in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”.

PER INFORMAZIONI:

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