Ottobre 4, 2022
Con il messaggio n. 3518/2022, l’INPS chiarisce le modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73 al D. Lgs. n. 230/2021 (che disciplina l’Assegno Unico e Universale) per quanto attiene all’aumento degli importi previsti per i figli disabili maggiorenni e alle previsioni in favore dei nuclei familiari orfanili.
Maggiorazioni
Si chiarisce fin da subito che l’aumento degli importi previsti dal D.L. n. 73/2022 per i figli disabili maggiorenni ha natura transitoria e vale fino al 28 febbraio 2023. Pertanto a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi gli importi suddivisi per fascia d’eta?, previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 4 del D. Lgs n. 230/2021.
Per i figli disabili maggiorenni nella fascia di eta? tra 18 e 21 anni (non compiuti), all’importo dell’assegno che oscilla - a seconda del valore dell’ISEE - da un massimo di 175 euro ad un minimo di 50 euro, va aggiunta una maggiorazione dell’assegno – non legata all’ISEE – in misura pari a 105€, 95€ e 85€, in base al grado di disabilita? (condizione di non autosufficienza, disabilita? grave o disabilita? media). Si tratta degli stessi importi previsti per i figli minorenni disabili.
Per i figli disabili maggiorenni di eta? pari o superiore a 21 anni l’importo dell’assegno e? equiparato a quello riconosciuto ai figli disabili minorenni: si va da un massimo di 175 euro ad un minimo di 50 euro, a seconda del valore dell’ISEE.
Nulla invece e? cambiato per i figli minorenni disabili.
Per l’annualita? 2022 e? stata inoltre incrementata di complessivi 120 euro la quota di maggiorazione temporanea (art. 5 D.L. n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari ove e? presente almeno un figlio a carico con disabilita?, sempre a condizione che:
Infine, con riferimento ai nuclei familiari orfanili (cioe? composti dal solo disabile oltre, eventualmente, a fratelli e sorelle normodotati) l’Assegno Unico spetta anche agli orfani maggiorenni, purche? siano affetti da una disabilita? grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992) e siano titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto. L’importo e? determinato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 230/2021.
Si evidenzia che tale ultima disposizione e? strutturale e pertanto e? destinata a durare oltre il 28 febbraio 2023.
Decorrenza
I conguagli – che tengono conto dell’aumento in via transitoria dell’Assegno Unico e che saranno erogati in automatico dall’INPS - avranno a riferimento le mensilita? da marzo 2022 a febbraio 2023 per chi ha presentato domanda entro il 30 giugno 2022. Diversamente, per chi ha fatto domanda dal 1° Luglio 2022 gli aumenti saranno aggiornati a quella data.
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