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Ispettorato Nazionale del Lavoro Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative

Si informa che, con la circolare n. 4753 del 26 luglio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni applicative finalizzate ad una attivita? di prevenzione piu? incisiva con riguardo ai rischi da stress termico causati da questo anomalo innalzamento della temperatura.

Nella circolare vengono in primo luogo richiamati i contenuti delle precedenti note dell’Ispettorato n. 4639/2021 e n. 3783/2021 sui rischi determinati dall’aumento della intensita? e durata delle ondate di calore.

L’art. 28 del d.lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli dei gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui rientrano anche le temperature elevate.

In ragione quindi della valutazione del rischio “microclima”, devono essere predisposte opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi a questi eccessi termici e che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attivita? lavorativa, provocando conseguenze sulla salute, malesseri, riducendo la capacita? di attenzione dei lavoratori e quindi aumentare il rischio infortuni.

Particolarmente esposti sono coloro che svolgono attivita? lavorativa all’aperto (in via principale edilizia e agricoltura) e coloro che sono impegnati in ambienti chiusi e senza ventilazione adeguata.

In tali settori e ambienti andra? quindi intensificata l’attivita? di sensibilizzazione e occorrera? verificare quali misure preventive siano state previste ed attuate (es. pause frequenti e adeguate, turnazione, ristori) al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo.

Di conseguenza, prosegue la circolare, qualora nell’attivita? ispettiva si riscontri - nei settori ove il rischio e? maggiore – l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure idonee da porre in atto si dovra? procedere ad emettere verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181 in combinato disposto con l’art. 28 comma 2 lett. a) e b) (rispettivamente assenza della valutazione del rischio “microclima” e mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del d.lgs. 81/08.

Contestualmente dovra? essere impartito un ordine di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 55 del c.p.p. che comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori direttamente interessati, delle attivita? lavorative prive della valutazione del rischio specifico

I lavori potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie al fine di evitare o ridurre il rischio in ottemperanza al verbale di prescrizione.

Nel caso in cui risulti che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e individuato le misure di prevenzione e protezione ma le stesse non vengano rispettate, dovra? essere emesso un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19 comma 1, lett. a) del richiamato T.U. sicurezza per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza.

PER INFORMAZIONI:

Scarica il file "danni da calore nota INL .pdf"

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