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Agenzia Entrate: Bonus carburante

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, fornisce le istruzioni per l’erogazione, da parte del datore di lavoro privato ai propri dipendenti, del Bonus carburante (o titolo analogo), per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore, così come previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 512

 

Gli approfondimenti con la nota di Confcommercio

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, ha fornito chiarimenti in materia di c.d. “bonus carburante”, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 512 (c.d. decreto “Ucraina-bis”), al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti.

Come noto la suddetta disposizione, prevede, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilita? per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.

Di seguito un’analisi del documento di prassi circa i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalita? di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui i buoni siano riconosciuti come premio di risultato.

1. Ambito soggettivo

In base alla norma, possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati ovvero i datori di lavoro che operano nel “settore privato”, cosi? come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E.
A questo proposito, il documento di prassi chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione anche i soggetti che non svolgono un’attivita? commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri dipendenti. Sono invece, escluse dall’agevolazione le amministrazioni pubbliche mentre, vi rientrano gli enti pubblici economici.

Con riferimento alla categoria di lavoratori destinatari dei buoni benzina, viene precisato che e? essenziale si tratti di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente. Considerato che la norma e? volta a indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, i buoni possano essere corrisposti dal datore di lavoro da subito, senza necessita? di preventivi accordi contrattuali ed anche ad personam, sempreche? gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Da ultimo, la circolare precisa che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante e? integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, sempreche? l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

2. Ambito oggettivo e modalita? di applicazione

Sotto tale profilo, in primis, la circolare precisa che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici rientra nel beneficio in esame al fine di non creare ingiustificate disparita? di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
Tanto premesso, richiamando la relazione illustrativa del decreto Ucraina bis, viene chiarito che il bonus benzina di euro 200, sottoposto comunque alla disciplina dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, - secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23 - rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale gia? prevista dalla medesima disposizione.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente, possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o piu? buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Per meglio chiarire, l’Agenzia riporta i seguenti esempi:

  • se un lavoratore dipendente beneficia, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sara? interamente sottoposta a tassazione ordinaria;
  • se il valore dei buoni benzina e? pari ad euro 250 e quello degli altri benefit e? pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiche? l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
  • Sotto il profilo temporale, viene considerato che la diposizione in esame e? riferita esclusivamente all’anno 2022, e pertanto, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, vanno considerati percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). Dunque, l’esenzione in commento si applica per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

3. Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato

Il buono benzina e? stato inizialmente qualificato come erogazione «a titolo gratuito», effettuata dal datore di lavoro al proprio dipendente. La legge di conversione del medesimo d.l. n. 21 del 2022 ha eliminato la locuzione «a titolo gratuito» e, di conseguenza, non ha escluso la possibilita? che l’erogazione degli stessi buoni sia effettuata per finalita? retributive, qualora compatibile con le disposizioni in materia.

A tale riguardo la circolare ritiene, quindi, possibile la sostituzione del premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista.
Ne deriva, nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, che il lavoratore avra? diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore di euro 200. Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l’intero, sara? soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.

 

PER INFORMAZIONI:

Scarica il file "Circolare_n_27_del_14_07_2022.pdf"

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