Giugno 26, 2022
Nel DL 73 del 21 giugno 2022, il Governo adotta alcune semplificazioni fiscali per il nulla osta al lavoro
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il Decreto Legge n. 21 giugno 2022, n. 73, con misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
Per la materia lavoro, di particolare importanza quanto previsto dagli articoli 42, 43, 44 e 45, che dispongono alcune semplificazioni per quanto riguarda le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.
Art. 42
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato e' rilasciato nel
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998.
2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui, nel termine
indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative
agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto
accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del
nulla osta e del visto di ingresso.
3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla
osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo,
e' rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della
domanda.
4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso,
ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore
di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di
soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro e'
tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano
anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo
periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta
decorre dalla data di ricezione della domanda.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche
ai cittadini stranieri per i quali e' stata presentata domanda
diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei
limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul
territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i
predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una
delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data,
in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge
28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione
di data certa proveniente da organismi pubblici.
8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al
presente articolo puo' concludere il contratto di lavoro senza la
necessita' dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali
condizioni sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione
al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al
successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue
la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato,
qualora in corso di validita', nonche' la risoluzione di diritto del
contratto di lavoro.
Art. 43
Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti
1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma
7, i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i
reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche
di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42,
comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o
che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato
decreto n. 286 del 1998.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di
soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per
l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con
esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in caso di
diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo
rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non sia rilasciato il nulla
osta.
5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il cittadino
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti ai
commi 1 e 2.
6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino
straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 3.
Art. 44
Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, per le annualita' 2021 e 2022, la verifica dei requisiti
concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo
di lavoro e la congruita' del numero delle richieste presentate di
cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in via esclusiva e
fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro
aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto
della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario,
del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia'
richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo
delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di
lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore
straniero.
3. Per le domande gia' proposte per l'annualita' 2021
l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al momento della
sottoscrizione del contratto di soggiorno.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano
applicazione con riferimento alle domande dell'annualita' 2021 in
relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono gia' state
effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso
i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi
dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualita'
di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 8,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
5. L'asseverazione di cui al presente articolo non e' comunque
richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo
di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte
dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali
ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6. In relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta
ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare
controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di
cui al presente articolo.
Art. 45
Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie
1. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di
cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno e'
autorizzato ad utilizzare, tramite una o piu' agenzie di
somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a
termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di
spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di
servizio interessate dalle procedure menzionate.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43
e 44, e' autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per
prestazioni di lavoro straordinario per il personale
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro
4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario
eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle
questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per
l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante
apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale
operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento
della piattaforma informatica del Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
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